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Detrazioni, ristrutturazione, risparmio energetico e IVA agevolata: facciamo chiarezza



Quali sono le detrazioni fiscali usufruibili oggi, relazionate ad un intervento di "ristrutturazione"? Che limitazioni hanno? Quando posso applicare l'IVA agevolata? Chi può detrarre? Ma soprattutto, cosa si intende con il termine ristrutturazione e, pertanto, che tipologia di pratica comunale è richiesta?

Queste domande sono il primo segnale della complessità dell'argomento trattato, che dovrete sempre meglio approfondire con il vostro commercialista e con tecnici qualificati; benché ogni casistica richieda infatti una propria valutazione, oggi mi pongo l'obiettivo di darvi una prima infarinatura a proposito. Per una corretta applicazione delle procedure da seguire per usufruire delle detrazioni, sarà comunque importante avvalersi delle istruzioni - guida disponibili presso il sito dell'Agenzia delle Entrate.

La Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 – Suppl. Ordinario n.70) disciplina le detrazioni fiscali di questo tipo: i più volenterosi possono leggerne il testo cliccando qui. Chi vuole invece avere informazioni più rapide e anche qualche parere mio personale, è invitato a proseguire la presente lettura.

Per prima cosa distinguiamo le 3 tipologie di detrazione previste dalla Legge:


  1. detrazione per ristrutturazione edilizia: 50% in 10 anni, fino a 96000 Euro;

  2. ecobonus: 65% in 10 anni, fino a 100000 Euro;

  3. bonus arredamento: 50% in 10 anni, fino a 10000 Euro;


La prima categoria è relativa alla ristrutturazione dell'immobile, la seconda alla sua riqualificazione energetica. La prima fa fede ai cosiddetti lavori di "ristrutturazione", che burocraticamente possono iniziare presentando almeno una CIL ordinaria per opere di manutenzione straordinaria; la seconda alla grande famiglia del "miglioramento della prestazioni energetiche" dell'edificio, nelle misure definite dal Ministro per lo Sviluppo Economico. Maggiori informazioni possono essere reperite dal sito dell'Agenzia delle Entrate, cliccando qui. La terza categoria è invece strettamente legata alla prima ed è vincolata all'acquisto di elettrodomestici di classe almeno A+ o di mobilio finalizzato ad arredare l'immobile sottoposto a ristrutturazione (no parquet, no porte, etc.).

La persona che può usufruire delle detrazioni è una sola: o il proprietario, o l'usufruttuario dell'immobile. Per tale ragione, i pagamenti (da eseguirsi mediante apposito bonifico bancario) dovranno sempre partire da conti correnti a lei intestati. Questa cosa è importantissima da tenere a mente.

Le detrazioni relative all'ecobonus non devono essere necessariamente associate ad un intervento di manutenzione straordinaria: potrete detrarre semplicemente sostituendo la vecchia caldaia oppure i vecchi serramenti, o installando dei pannelli fotovoltaici. L'importante è che i nuovi elementi rispettino i limiti previsti dalla Legge: per gli infissi, ad esempio, la tabella 2 del DM 26/01/2010 impone una trasmittanza limite di 2.1 W/mqK per la zona climatica C. Il DM può essere consultato cliccando qui.

Le detrazioni per ristrutturazione e per ecobonus, se relative allo stesso intervento, non sono cumulabili. Se durante un intervento di manutenzione straordinaria sostituisco quindi gli infissi, devo scegliere se detrarli al 50% o al 65%. Di primo impatto, verrebbe da scegliere la seconda opzione; la documentazione di ENEA necessaria all'ottenimento del 65%, la possibilità di una sua contestazione, nonché la talvolta necessaria consulenza di un termotecnico, fanno invece scegliere spesso e volentieri la detrazione al 50% anche dove sarebbe possibile risparmiare qualche Euro in più.

Il discorso IVA agevolata è invece più semplice. Riguarda innanzitutto interventi su immobili destinati ad uso abitativo. Chi paga i lavori deve compilare un'autocertificazione dove dichiara di avere i requisiti per accedere all'agevolazione; l'impresa edile, l'idraulico, l'elettricista e tutte le altre figure che intervengono nel cantiere emettono fattura con IVA al 10%. Vi sono poi altre tipologie di intervento dove è prevista l'applicazione dell'IVA al 10%, indipendentemente dall'intervento di ristrutturazione: una su tutte, la sostituzione delle vecchia caldaia con una di nuove generazione. Informatevi quindi bene e, ricordate, l'impresa non può rifiutarsi di applicarvi l'IVA al 10%, laddove ne avete i requisiti.

E' importante notare una cosa: se, ad esempio, faccio comprare all'idraulico un piatto doccia, in modo che poi lui me lo rivenda applicando l'IVA al 10%, non è garantito un risparmio rispetto ad andarlo a comprare io stesso, con applicazione dell'IVA al 22%. Il motivo è semplice: il libero professionista deve necessariamente applicare un ricarico all'oggetto che mi rivende. Immaginando quindi un oggetto che costa 100 Euro, se lo compro io spendo 100 x 1.22 = 122 Euro; se lo comprasse l'impresa, applicando un ragionevole ricarico del 20%, spenderei 100 x 1.20 x 1.10 = 132 Euro!

Per concludere, trovo interessante osservare che NON si risparmierà realmente la cifra detratta: se l'importo lavori della mia ristrutturazione edilizia è pari a 90000 Euro, ciò che risparmio è ben diverso dal tenersi 45000 Euro in tasca. Voglio dimostrare questa tesi facendo due conti molto approssimativi. Teniamo in considerazione due cose: l'inflazione e gli interessi. Oggi spendo 90000 Euro: lo Stato si tiene 45000, che mi restituirà in 10 anni, ma i 45000 di oggi valgono di più di 45000 Euro nel 2026 (faccio osservare agli esperti di economia che l'inflazione dovrà pur tornare ad aumentare); secondo punto: non ho più 45000 Euro, che anticipo allo Stato, pertanto perdo la possibilità di investirli. Un fondo sicuro con rendimento annuale del 2%, in 10 anni, mi restituirebbe quasi 55000 Euro: perdo quindi questa possibilità di guadagnare circa il 22% del mio importo. Immaginando poi un'inflazione in aumento di un punto percentuale annuo, la cifra che lo Stato restituisce vale circa il 10% in meno di quella che io gli ho anticipato, cioè mi spetterebbero 45000 x 1.1 = 49500. Per tale ragione, possiamo dire che non risparmiamo 45000 Euro, bensì 45000 - 10000 - 4500 = 30500, cioè il 33%, che è ben diverso dal 50%!

Chiudo l'articolo inserendo un link sullo stesso tema, preso dal sito www.houzz.it: l'ho trovato semplice ed interessante, e il sito comunque mi piace da morire. Potete leggerlo cliccando sull'immagine qui sotto.

Alla prossima!


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